Greenwashing, pubblicata la nuova direttiva (UE) 2024/825 a tutela dei consumatori

Greenwashing, pubblicata la nuova direttiva (UE) 2024/825 a tutela dei consumatori

di: Simona Galante

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea la direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, con nuove disposizioni a tutela dei consumatori, esattamente “sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione” (divieto di c.d. greenwashing).

La direttiva aggiunge all’elenco UE delle pratiche commerciali vietate una serie di strategie di marketing legate al c.d. greenwashing (ambientalismo di facciata) e all’obsolescenza precoce dei beni, con l’obiettivo di proteggere i consumatori da pratiche di commercializzazione ingannevoli, nonché ad aiutarli a compiere scelte di acquisto più informate.

5 le pratiche sleali elencate:
-“esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche”;
-“formulare un’asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione” (ad esempio “eco-friendly”, “biodegradabile”, “green”);
-“formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto o l’attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o dell’attività” (ad esempio prodotto “riciclato”, quando solo una delle materie prime che lo compongono è riciclata);
-“asserire – sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra -, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra” (ad esempio “impatto zero”);
-“presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta del professionista” (ad esempio “non testato sugli animali” per un prodotto cosmetico).

La nuova direttiva introduce il divieto riguardo:
- indicazioni infondate sulla durata;
- inviti a sostituire i beni di consumo prima del necessario;
- false dichiarazioni sulla riparabilità di un prodotto.

Sono modificate le norme sull’etichettatura dei prodotti, vietando l’uso di indicazioni ambientali generiche come “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali”, “verde”, “naturale”, “biodegradabile”, “a impatto climatico zero” o “eco” se non supportate da prove (ogni green claim relativo a benefici ambientali futuri dovrà essere supportato da impegni di sostenibilità chiari, concreti e verificati da enti indipendenti).
Per quanto riguarda i Marchi di sostenibilità, verranno autorizzati solo quelli basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche.

La direttiva entra in vigore il 26 marzo 2024, gli Stati membri devono recepirla entro il 27 marzo 2026 per poi applicare le disposizioni dal 27 settembre 2026.