Impianti fotovoltaici, introdotti dalle Marche i criteri per individuare le aree idonee

Impianti fotovoltaici, introdotti dalle Marche i criteri per individuare le aree idonee

di: Francesco Mangini
Indicatori presuntivi della non idoneità delle aree alla realizzazione di impianti fotovoltaici, aree dotate di indicatori di idoneità e criteri per la valutazione delle istanze di insediamento. Queste le regole introdotte dalla legge n. 4 del 21 marzo 2024, pubblicata sul Bollettino delle Marche n. 28 del 28/03/2024.
La Regione, infatti, nelle more dell'adozione di decreti ministeriali che dovrebbero dettare a livello nazionale principi omogenei per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, è intervenuta d'urgenza al fine di garantire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale e il raggiungimento dell'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica.

In particolare, sono presunti non idonei, tra gli altri:
- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e relative fasce di rispetto (buffer zone);
- le aree, immobili e beni di notevole interesse culturale;
- le aree importanti per biodiversità;
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., DE.CO e produzioni tradizionali);
- le aree indicate dal Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR); e
- le aree incluse nella Rete Natura 2000.

Al contrario, costituiscono aree dotate di indicatori di idoneità, tra le altre:
- le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica;
- i terreni agricoli abbandonati o incolti;
- le aree interessate da discariche, miniere, e cave; e
- le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico.

Gli enti competenti saranno tenuti a valutare le istanze di insediamento effettuando un contemperamento degli interessi coinvolti nella realizzazione degli impianti con i valori della tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità.

Segnaliamo, infine, che la legge, dichiarata urgente, è in vigore da oggi 29 marzo, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e si applicherà fino all'adozione della normativa regolamentare nazionale in materia.