Il preposto, per essere tale, vale a dire per essere dotato dei poteri e dei doveri in materia antinfortunistica, deve essere appositamente nominato o delegato dal datore di lavoro (o dal suo delegato)?
Oppure chi è preposto è, in quanto tale, destinatario degli obblighi di sicurezza a prescindere dall’espressa nomina del DL?
Non è una questione da poco.
Se riteniamo che sia corretta la prima soluzione, allora dobbiamo necessariamente concludere che in mancanza di delega (o nomina) il datore di lavoro sia responsabile per non aver adeguatamente predisposto l’organizzazione prevenzionistica e, al contrario, il preposto andrebbe esente da responsabilità in quanto non dotato di poteri in materia di sicurezza.
Le deleghe, come noto, devono essere accettate. Può allora il preposto rifiutarla?
Nell’altro caso, invece, la presenza di un preposto, ancorché formalmente non designato ai fini della sicurezza, potrebbe costituire una causa di esenzione di responsabilità del datore di lavoro, ove la violazione antinfortunistica si realizzasse nella fase esecutiva. Il preposto, invece, ne risponderebbe anche penalmente.
La giurisprudenza sembra perennemente oscillare, a seconda dei casi, tra le due posizioni, senza prendere una direzione definitiva. Nemmeno gli interventi del Legislatore hanno aiutato a fare chiarezza: anzi, se possibile, hanno ancor più alimentato il fuoco del dubbio. Come noto l’articolo 18 del D.Lgs 81/08 prevede ora per il datore di lavoro di “individuare” il preposto incaricato della sorveglianza prevenzionistica. Analogo obbligo discende dall’articolo 26 in materia di appalti.
È quindi necessario un atto formale di nomina o designazione del preposto?