di: Francesco Mangini
Proroga al 31 maggio 2024 per la trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori da parte dei medici competenti. È quanto disposto dal Ministero della Salute con Circolare n. 9463/2024.
I medici competenti avranno, dunque, tempo fino a detta data per assolvere l'obbligo di trasmissione delle informazioni relative ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria previsto dal d.lgs. n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).
Detto Decreto prevede che il medico competente trasmetta, tramite il modello di cui all'Allegato 3B dello stesso, i dati della sorveglianza sanitaria relativi ai lavoratori entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento.
Come stabilito dal d.m. 12 luglio 2016, la trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica tramite piattaforma informatica predisposta dall'INAIL.
Tuttavia, come osserva il Dicastero nella Circolare del 27/03/2024, le associazioni professionali e i sindacati hanno segnalato gravi difficoltà nell'uso dell'applicativo web dell'INAIL, ai fini della compilazione e trasmissione dell'allegato richiesto. Di qui la decisione ministeriale di prorogare il termine di ulteriori due mesi.
Ricordiamo che, come evidenziato anche nel Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020 – 2025, l'adempimento in questione riveste particolare importanza per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti i lavoratori. Un gruppo tecnico istituito presso la Direzione Generale INAIL, composto di istituzioni e società scientifiche, infatti, tramite l'analisi dei dati ricevuti, lavora al miglioramento del loro uso e all'ottimizzazione della richiesta e raccolta di informazioni da parte dei medici competenti.
Il termine già negli scorsi anni aveva subito diverse proroghe. Si ricorda quanto deciso con Circolare Ministeriale 16 febbraio 2022, quando il carico di lavoro dei medici competenti e la difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza COVID-19 non consentirono l'invio dei dati nei tempi previsti dalla legge e determinarono la decisione di disporre un prolungamento del termine al 31 luglio dello stesso anno.
I medici competenti avranno, dunque, tempo fino a detta data per assolvere l'obbligo di trasmissione delle informazioni relative ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria previsto dal d.lgs. n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).
Detto Decreto prevede che il medico competente trasmetta, tramite il modello di cui all'Allegato 3B dello stesso, i dati della sorveglianza sanitaria relativi ai lavoratori entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento.
Come stabilito dal d.m. 12 luglio 2016, la trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica tramite piattaforma informatica predisposta dall'INAIL.
Tuttavia, come osserva il Dicastero nella Circolare del 27/03/2024, le associazioni professionali e i sindacati hanno segnalato gravi difficoltà nell'uso dell'applicativo web dell'INAIL, ai fini della compilazione e trasmissione dell'allegato richiesto. Di qui la decisione ministeriale di prorogare il termine di ulteriori due mesi.
Ricordiamo che, come evidenziato anche nel Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020 – 2025, l'adempimento in questione riveste particolare importanza per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti i lavoratori. Un gruppo tecnico istituito presso la Direzione Generale INAIL, composto di istituzioni e società scientifiche, infatti, tramite l'analisi dei dati ricevuti, lavora al miglioramento del loro uso e all'ottimizzazione della richiesta e raccolta di informazioni da parte dei medici competenti.
Il termine già negli scorsi anni aveva subito diverse proroghe. Si ricorda quanto deciso con Circolare Ministeriale 16 febbraio 2022, quando il carico di lavoro dei medici competenti e la difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza COVID-19 non consentirono l'invio dei dati nei tempi previsti dalla legge e determinarono la decisione di disporre un prolungamento del termine al 31 luglio dello stesso anno.