La tassazione delle bevande analcoliche edulcorate che contengono una determinata quantità di zucchero aggiunto, anche nota come sugar tax, è stata introdotta in Italia con la Legge finanziaria del 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 , artt da 661 a 675), e sarà applicata a decorrere dal 1° luglio 2024.
L’obiettivo è quello di prevenire, nella popolazione, le malattie causate dall’eccessivo consumo di zuccheri e ridurre l'impatto sui bilanci pubblici per l’aumento delle spese erogate dal SSN nella cura di queste malattie.
La natura indiretta di questa tassa deriva dal fatto che non viene applicata direttamente sul produttore o sul consumatore, ma viene inclusa nel prezzo finale della bevanda.
La Seconda Sezione del TAR Lazio aveva censurato tale disciplina per asserita violazione del principio di eguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 Cost.), in quanto destinata a colpire solo certe bevande analcoliche, e non anche altri prodotti alimentari, diversi dalle bevande, contenenti le medesime sostanze edulcoranti.
La Corte costituzionale (sentenza n. 49/2024, depositata il 26 marzo scorso ) ha dichiarato che l’imposta non è costituzionalmente illegittima l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate, ma risulta essere stata disegnata raccogliendo l’invito OMS, contenuto nel suo Rapporto del 2015 «Fiscal policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases (Ncds)», anche in virtù dei risultati, attestati dalla medesima organizzazione e da studi scientifici realizzati nei numerosi Paesi in cui la sugar tax viene applicata da tempo.
Va sottolineato che la sugar tax non costituisce una tassa punitiva, bensì un deterrente volto a promuovere un consumo più responsabile.