di: Simona Galante
L’art 26, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede i casi in cui debba essere indicato, nell’etichetta degli alimenti, il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella loro preparazione.
Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ha ritenuto opportuno prorogare il termine finale di efficacia dei regimi sperimentali riguardanti l'indicazione di origine da riportare nell'etichetta.