A partire dal 1° settembre 2025 sarà obbligatoria l’applicazione del Regolamento Delegato (UE) 2024/197 che costituisce il XXI ATP al Regolamento CLP, ma come sempre avviene, è possibile applicare le modifiche che introduce anche prima del termine definito dalla legge.
Tra le sostanze che hanno subito una modifica della classificazione armonizzata c’è il piombo sia in polvere che in forma massiva. In questo articolo approfondiamo gli aspetti legati alla nuova classificazione del piombo in forma massiva.
Il nuovo regolamento prevede cha al piombo in forma massiva venga assegnata l’indicazione di pericolo H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - con fattore moltiplicativo M pari a 10. Poiché la tossicità cronica di categoria 1 per l’ambiente acquatico (H410) è una delle categorie prese in considerazione dall’ADR, ne consegue che il piombo in forma massiva si deve considerare come pericoloso per l’ambiente acquatico secondo l’ADR.
Vediamo, quindi, cosa cambia a partire dal 1° settembre e come deve essere classificata e trasportata una miscela contenente piombo.