Commento alla sentenza Cassazione penale, Sez. IV, 1° ottobre 2025, n. 32520: Responsabilità del preposto per omessa vigilanza e caduta del lavoratore da scala a pioli doppia.

Commento alla sentenza Cassazione penale, Sez. IV, 1° ottobre 2025, n. 32520: Responsabilità del preposto per omessa vigilanza e caduta del lavoratore da scala a pioli doppia.

di: Avvocato Daniele Zaniolo

Con sentenza n. 32529 del 1° ottobre 2025, Cassazione penale, Sezione IV -  gli ermellini, nel confermare la condanna di un tribunale di merito nei confronti di un preposto (e capo cantiere) per lesioni colpose a danno di un lavoratore caduto da una scala a pioli, hanno chiarito in cosa consista la posizione di garanzia del preposto: non rileva che il lavoratore abbia agito senza uno specifico incarico; se l’attività si svolge in presenza e sotto la vigilanza del preposto, questi ha il dovere di "impedire prassi lavorative contra legem".

Viene, quindi, superata una concezione meramente formale della responsabilità del preposto, ancorandola alla sostanza della funzione di controllo e vigilanza. Si tratta di una presa di posizione molto importante e orientata più a una visione sostanzialistica che formalistica della posizione di garanzia del preposto.