L'articolo 603-bis alla prova dei fatti: sicurezza negata e vite spezzate. Riflessioni su una recente decisione della Corte di Cassazione.

L'articolo 603-bis alla prova dei fatti: sicurezza negata e vite spezzate. Riflessioni su una recente decisione della Corte di Cassazione.

di: Avvocato Daniele Zaniolo

La recente pronuncia della Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, n. 24298 del 1° luglio 2025, offre un significativo spunto di riflessione sul delicato rapporto tra il reato c.d. di “caporalato” (art. 603-bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro“) e la tutela della sicurezza sul lavoro, evidenziando come le violazioni delle norme antinfortunistiche possano assumere rilevanza penale nell'ambito dello sfruttamento lavorativo.

L'applicazione dell'articolo 603-bis presenta diverse criticità interpretative che meritano attenta considerazione. Una delle questioni più delicate riguarda il confine tra violazioni contrattuali di competenza della giustizia del lavoro e condotte penalmente rilevanti.

Inoltre il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale è espressamente previsto come reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, con conseguenze particolarmente rilevanti sotto il profilo sanzionatorio.
Il sistema normativo prevede anche la confisca, sia penale che come conseguenza della responsabilità amministrativa degli enti.

Altri riferimenti giurisprudenziali:
Cassazione Penale, Sez. 4, 22 aprile 2022, n. 15684
Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 18932 Anno 2023