Abbandonare un divano? Non sempre è reato

Abbandonare un divano? Non sempre è reato

di: Vincenzo Morena
Il tentativo di abbandono di un divano nei cassonetti di raccolta dell'immondizia non fa scattare il reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.Lgs. n.152/2006) se non viene dimostrata la non occasionalità della condotta. Stabilità dell'attività non desumibile dall'altruità della cosa e dalla mole di questa.

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 2213/2022, depositata ieri.

Gli Ermellini hanno, così, annullato la sentenza che aveva condannato per smaltimento illegale dei rifiuti il ricorrente, colto nell'atto di abbandonare un divano di stoffa, ritirato presso terzi, e con un motoveicolo non di sua proprietà.

Per i Giudici di merito, la mole del rifiuto e l'altruità dello stesso costituivano elementi sufficienti per ricavare la non occasionalità della condotta e, quindi, la commissione del reato.

Tesi bocciata dalla Cassazione, la quale, dopo aver ricordato che il reato in questione non ha natura di "reato proprio" (realizzabile dai soli soggetti esercenti professionalmente un'attività di gestione di rifiuti), ma "reato comune" (che può essere, quindi, commesso da chiunque svolga tale attività purché non del tutto occasionalmente), e che, per la sua natura istantanea, si perfeziona anche con una sola delle condotte previste dalla norma incriminatrice (art. 256 Codice dell'ambiente), hanno precisato che la fattispecie di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione non è integrata (per esclusione del requisito dell'abitualità della condotta) nel caso del trasporto di un solo rifiuto - per altro depositato nei pressi dei cassonetti della spazzatura - di natura "domestica" (come un divano) e con un motoveicolo di proprietà altrui.