In particolare, il regolamento (UE) 2022/89 si occupa del metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dei rifiuti, e deroga all'obbligo generale di conferire al porto di scalo tutti i rifiuti presenti a bordo.
Il regolamento (UE) n. 2022/90, sull'istituzione di un meccanismo unionale di selezione delle navi da sottoporre ad ispezione basato sul rischio, ha approvato 4 livelli (rischio 1- elevato, rischio 2- medio, rischio 3- basso, rischio 4- minimo) e prevede che bisogna dare priorità all'ispezione delle navi con una categoria di livello di rischio più elevata.
I criteri da utilizzare per applicare la riduzione tariffaria collegati a progettazione, funzionamento ed attrezzature della nave per dimostrare che questa produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile sono l'oggetto del regolamento (UE) n. 2022/91, mentre il regolamento (UE) n. 2022/92 si occupa della comunicazione dei dati - da parte degli Stati membri - dei rifiuti accidentalmente pescati in mare.