In vigore dal 14 dicembre le sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi

In vigore dal 14 dicembre le sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi

di: Angelo Fiordi

Il Regolamento (UE) n.528/2012 sostituisce la Direttiva Biocidi 98/8/CE e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso dei prodotti biocidi, atti a contrastare organismi nocivi per l’uomo, gli animali e l’ambiente.

Affinché un prodotto biocida possa essere immesso sul mercato, è necessario che il principio attivo in esso contenuto venga approvato per il tipo di prodotto (PT) di interesse; l’approvazione deve avvenire a livello comunitario, attraverso la presentazione di un dossier di valutazione dimostrante rischi trascurabili per l’uomo, per gli animali e per l’ambiente o l’efficacia del principio attivo nel prevenire/contrastare un determinato pericolo.

Solo se il principio attivo viene approvato per un periodo non superiore a 10 anni, può essere fatta richiesta di autorizzazione del prodotto biocida a livello europeo, presentando la domanda all’ECHA, oppure a livello nazionale, presentando la domanda all’autorità competente.

L’autorità italiana responsabile dei prodotti biocidi è il Ministero della Salute.

Lo scorso 29 novembre, in lnea con quanto richiesto all’articolo 87 del regolamento, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n.179  “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi”, in vigore dal 14 dicembre 2021.

Si rimanda all'approfondimento della Dr. ssa Claudia Imperato