Gli obblighi formativi per il datore di lavoro e i nuovi poteri del preposto. Le recenti novità nel Testo Unico sulla Sicurezza

Gli obblighi formativi per il datore di lavoro e i nuovi poteri del preposto. Le recenti novità nel Testo Unico sulla Sicurezza

di: Avvocato Daniele Zaniolo

Il 17 dicembre scorso è stata approvata la legge n. 215 2021 che ha convertito, con modificazioni il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 che aveva già introdotto modifiche al D.Lgs. 81/2008 relativamente alle ispezioni.

La Legge di conversione apporta ulteriori modifiche. Sono molte e interessanti le novità in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, alcune delle quali innovano significativamente sui doveri e le responsabilità delle figure aziendali ed in tema di controlli e verifiche degli obblighi di formazione.

Le modifiche più importanti riguardano il Datore di lavoro, il quale, fin dagli esordi della 626, si è sempre dato per assunto che fosse colui il quale conosce al meglio il funzionamento dell’impresa e, quindi, non necessita di alcuna formazione specifica sulla tutela prevenzionale.

La versione previgente della norma stabiliva l’obbligo di formazione fosse a carico dei dirigenti e dei preposti, a cura del datore di lavoro, il quale avrebbe potuto impartire lui direttamente la formazione

Quest’ottica, appare però oramai datata e si è andati via via prendendo coscienza del fatto che anche il datore di lavoro, proprio per i suoi compiti apicali in materia, non può che giovarsi di una formazione specifica. Infatti, nella nuova versione, anche il datore di lavoro deve sottoporsi a corsi di formazione specifica.

Forse, l’aspetto che più rileva ed è quello di maggior impatto della riforma, è quello che attiene alle conseguenze nel caso di infortunio: si potrebbe affermare che la mancata partecipazione ai corsi formativi non abbia consentito al datore di lavoro di acquisire la necessaria preparazione per poter valutare correttamente i rischi di sicurezza, così da fondare la sua responsabilità colposa per l’eventuale infortunio.

Anche la figura del preposto è stata coinvolta nella recente riforma e le novità sono quanto mai interessanti: è stato ridisegnato l’articolo 19 del TUS in forza del quale il preposto assume poteri diretti di intervento e non soltanto più di segnalazione!

Tuttavia, per come è scritta, la norma crea alcune difficoltà interpretative che saranno inevitabilmente destinate a riverberarsi nell’applicazione pratica.