Sicurezza sul lavoro: più poteri all’Ispettorato del Lavoro e più facile la sospensione dell’attività lavorativa per chi assume irregolarmente o non rispetta le norme antifortunistiche

Sicurezza sul lavoro: più poteri all’Ispettorato del Lavoro e più facile la sospensione dell’attività lavorativa per chi assume irregolarmente o non rispetta le norme antifortunistiche

di: Avvocato Daniele Zaniolo

Il nuovo articolo 13 del TUS amplia i poteri dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Oggi, quindi, la competenza generale per l’accertamento delle violazioni antinfortunistiche spetta sia alle aziende sanitarie locali che all’Ispettorato del Lavoro e restano anche i compiti di controllo ed ispezione, per quanto di loro competenza, dei Vigili del Fuoco.

Gli Enti dovranno necessariamente coordinarsi secondo quanto disposto dall’articolo 13 del TUS, a norma degli articoli 5 e 7.

Di particolare interesse per le aziende, però, è il nuovo disposto dell’articolo 14, completamente riscritto, che disciplina i provvedimenti da assumere in caso di accertate violazioni in materia di sicurezza.

L’ispettorato del lavoro (ma anche l’azienda sanitaria locale competente) può ordinare la sospensione dell’attività per ragioni di sicurezza in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, di cui all'Allegato I, anch’esso completamente riscritto.

È stato abolito il riferimento alla reiterazione delle violazioni, con l’evidente intento di anticipare la soglia di tutela.

La nuova norma di legge stabilisce tempistiche brevi anche per l’applicazione della misura amministrativa che deve essere disposta, se l’accertamento è eseguito da personale dell’Ispettorato del Lavoro, immediatamente oppure a partire dalle ore 12 del giorno successivo o, nel caso verifica di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del verbale.

Le tempistiche così brevi rischiano però di creare conflitti con le altre normative vigenti che, come anche precisato dalla giurisprudenza, impongono la comunicazione dell’avvio di un procedimento amministrativo.

È ora espressamente previsto l’obbligo di motivazione del provvedimento che dispone la misura amministrativa e l’indicazione dei termini e dell’autorità avanti alla quale è possibile ricorrere.

Il provvedimento di sospensione può riguardare parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I, vale a dire la mancata formazione ed addestramento e la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

Un divieto severo che può comportare gravi perdite economiche per l’impresa. La violazione della misura amministrativa da parte del datore di lavoro è punita penalmente, con sanzioni diverse a seconda del tipo di sospensione.

Vediamo le modifiche nel dettaglio.