Gentili lettori,
Come già pubblicato in un precedente articolo del 26 aprile 2022, il 21 dicembre 2021 è stata emanata la Deliberazione n.14 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che ha introdotto, per il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati,
un documento unico sostitutivo del FIR, prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in format esemplare,
identificato da un numero univoco, stampato e compilato in duplice copia. Tale documento deve essere emesso esclusivamente dal trasportatore.
La successiva Deliberazione n. 4 del 21 aprile 2022 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali aveva poi posticipato l’entrata in vigore del formulario unico dal 30 aprile 2022 al 1° luglio 2022. Ora, con Nota n. 81850 dello scorso 30 giugno 2022, recante “criticità interpretative Articolo 230, c. 5, Dlgs 152/2006 - riscontro nota prot. Mite/ 62074 del 18.05.2022”, il Ministero della transizione ecologica risponde ad una richiesta dell’Albo Nazionale se il documento di trasporto in questione, previsto per singolo automezzo e percorso di raccolta, debba intendersi obbligatorio ovvero se lo stesso possa essere alternativo al formulario di identificazione.
I dettagli nell'approfondimento di Filippo Bonfatti.
Segnaliamo anche l'approfondimento di Claudia Imperato sulla
notifica PCN (Poison Centre Notification) che
introduce una nuova ed unica procedura armonizzata per la notifica
europea relativa alla risposta di emergenza sanitaria ed alle
misure di prevenzione, prima dell’immissione sul mercato di un
prodotto chimico, derivante dall’applicazione dell’articolo 45 del CLP, con la produzione dell’Allegato VIII, introdotto dal Regolamento (UE) n. 2017/542.
Secondo l’art. 45 del CLP, la trasmissione armonizzata delle informazioni sulle miscele pericolose deve essere effettuata da
importatori e da utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele pericolose nello spazio economico europeo (SEE).
In Italia, la notifica PCN è obbligatoria anche per i detergenti non pericolosi a seguito del decreto legislativo di modifica dell’Allegato XI del D.lgs 65/2003.
Nella sezione Formazione, segnaliamo i nuovi
webinar sulla FIRE SAFETY, obbligatoria dal
prossimo autunno, con l'applicazione del decreti 1,2, 3 settembre
2021, che vanno ad abrogare definitivamente il DM 10 marzo 1998,
ed il PACCHETTO
AGGIORNAMENTO, una offerta particolare sulle novità introdotte
da ADR e RID 2023 che include, oltre al webinar, la traduzione italiana realizzata da ARS Edizioni
informatiche di ADR o RID, e la nuova Guida 2023.
Buona lettura
Please do not reply, per informazioni scrivere a
simona.galante@arsedizioni.it
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L'ESPERTO RISPONDE:
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DOMANDA:
Il quesito riguarda le aree presenti all'interno di un sito industriale all'interno delle quali è possibile avere produzione sia di rifiuti urbani che speciali, nella fattispecie laboratori, camminamenti al servizio delle aree produttive e zone limitrofe alle macchine/linee produttive dove si ha stazionamento di personale.
Tutte queste superfici (laboratori, camminamenti, capannone) risultano catastalmente aree produttive, dunque NON sottoposte a TARI.
La domanda è: si possono posizionare in tali aree cestini per la raccolta di rifiuti urbani (bottigliette d'acqua vuote, fazzoletti, ecc... per le zone limitrofe alle linee/macchine e per i camminamenti; rifiuti da ufficio per i laboratori) o tale prassi è passibile di sanzione?
Almeno per quanto riguarda le zone limitrofe alle linee/macchine, ritengo possibile fare riferimento al comma 649 della legge finanziaria del 2013, che prevede che "nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali", dunque sembra concedere di avere una minima produzione di rifiuti urbani anche in aree non soggette a TARI.
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DOMANDA: Presso l'azienda A è presente un presidio fisso (in sede, al proprio interno) di alcuni tecnici di una ditta B di manutenzione esterna, contrattualizzata con A per le manutenzioni di un impianto tecnologico.
L'attività di manutenzione produce rifiuti (olii, stracci, ricambi, ecc.). Da contratto con la società A, la Ditta B deve smaltire i rifiuti derivati dalla sua attività, risultandone il produttore. La ditta B non ha aperto una unità locale presso la società A, dove opera con presidio fisso. Può la ditta B fare deposito temporaneo presso un'area dedicata della società A? nel FIR come dovranno essere identificate la società A e la ditta B? Per ovviare ad eventuali anomalie, la ditta B dovrebbe aprire una unità locale presso la società A?
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FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO : LA NUOVA FIRE SAFETY
obbligatoria da OTTOBRE 2022
FORMAZIONE TRASPORTO MERCI PERICOLOSE: Novità ADR/RID 2023 - Novità IMDG
40-2020
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