InformARS - Compilazione e-FIR
se il trasporto rifiuti è in cisterna - precisazioni
Gentili lettori,
ci preme tornare sull’argomento trattato nella Newsletter del 29
ottobre nell’articolo
firmato dall’Ing. Liborio Macaluso, nel quale l'ingegnere forniva indicazioni sulla
compilazione della Seconda sezione, punto 6 del
FIR previsto dal RENTRI. L'articolo affrontava il problema
della mancanza di una opzione indicante la modalità di trasporto
in cisterna, molto utilizzata per i rifiuti.
Di fronte ad un formulario palesemente carente
(per una svista, forse?), che contempla solo due opzioni: trasporto
in “colli/contenitori” e “alla rinfusa”, ed in mancanza
(fino alla scorsa settimana) di risposte da parte dell’assistenza
RENTRI, l’articolo spiegava come la modalità di trasporto in
cisterna risultasse maggiormente assimilabile al trasporto “alla
rinfusa”, in quanto meglio rappresentativo della reale movimentazione
del rifiuto (il trasporto alla rinfusa viene segnalato come il trasporto
in cisterna, con le placche ed i pannelli arancioni con i numeri),
pur ricordando che nell’ADR il termine Trasporto alla rinfusa,
“non si applica né alle merci che sono
trasportate come colli, né alle materie
che sono trasportate in cisterne”.
Inoltre, alla voce “collo”
(ricordiamo che nel formulario collo e contenitore sono messi
insieme nella stessa opzione tra le modalità di trasporto),
Cap. 1.2.1 dell’ADR 2025, dove si trovano le definizioni,
è specificato che “Ad eccezione del trasporto di materiale radioattivo,
il termine non si applica alle merci trasportate alla rinfusa ed
alle materie trasportate in cisterne ”.
Se, dunque, il trasporto in cisterna non può essere in alcun modo
considerato trasporto in colli, è difficile anche definirlo solo
genericamente trasporto in un contenitore, in quanto l’ADR chiarisce
che, nel caso della cisterna si tratta di ““Un equipaggiamento di trasporto destinato al trasporto di liquidi, gas o solidi alla rinfusa, comprendente la sua chiusura e gli accessori, permanente o smontabile, con una capacità superiore a 450 litri (per le cisterne mobili e veicoli cisterna).”. Anche
i sistemi di segnalazione nel caso di colli e cisterne sono completamente
diversi: placcatura per le cisterne, etichette per i colli.
Dovendo, quindi, effettuare una scelta, si suggeriva di barrare
l'opzione "trasporto alla rinfusa". L’articolo dell’Ing.
Macaluso concludeva: “Resta inteso che, in caso di successivi
chiarimenti ministeriali o di nuove disposizioni normative, le procedure
interne verranno prontamente aggiornate e adeguate .”
Il giorno dopo l’invio della nostra Newsletter
è arrivata la risposta dell’assistenza RENTRI (pubblicata poi sul
sito ) che recita:
«Per quanto attiene al trasporto di rifiuti pericolosi su strada
la norma di riferimento è il testo dell’Accordo ADR (allegato tecnico
alla direttiva della Commissione e del Consiglio europeo 2008/68)
recepita in Italia con il d.lgs. 35 del 2010. Nello specifico e
conformemente ai dettami del suddetto Accordo il trasporto di
rifiuti in cisterna non può considerarsi alla rinfusa poiché
avviene tramite il conferimento in un contenitore dedicato (la cisterna
per l’appunto).” Pertanto, in caso di trasporto di
rifiuti in cisterna, al campo 6 del FIR deve essere utilizzata
la voce “n. colli /contenitori”.»
I nostri esperti si sono, quindi, rivolti ai
diversi Ministeri (Mase ed Infrastrutture e trasporti) segnalando
la necessità di avere ulteriori chiarimenti e possibilmente prevedere
la modifica del modulo, con l’inserimento anche dell’opzione del
trasporto in cisterna.
In attesa che la questione venga meglio definita e considerata l’attuale
indicazione da parte dell’assistenza RENTRI, consigliamo di utilizzare,
per ora, per indicare il trasporto in cisterna, la casella “colli/contenitori”,
ma di aggiungere nel campo annotazioni
“Trasporto in cisterna”.
L'Ing Liborio Macaluso, autore dell'articolo ed esperto di
trasporto multimodale di merci pericolose, sarà docente del
Webinar programmato per giovedì 20 novembre, in cui saranno
presentate le novità dell'Accordo Multilaterale M368, appena
sottoscritto dall'Italia, in sostituzione del precedente M329.
Il webinar è gratuito e riservato agli
abbonati del Canale informativo OrangeNews.
Tornando alle novità degli ultimi giorni, che
trovate commentate nella sezione News, segnaliamo, a livello
nazionale,
l'attesa pubblicazione del D.L. Sicurezza, la
firma dell'Italia all'Accordo
Multilaterale M368 che consente alcune deroghe all'applicazione
dell'ADR nel trasporto rifiuti e va a sostituire il vecchio M329
(oggetto del webinar), e, sempre per il trasporto merci
pericolose, un decreto che modifica le norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso.
Infine il Mase ha stabilito le modalità operative da
seguire qualora i servizi del Rentri risultino temporaneamente
non disponibili. Dall'Europa la Commissione ha introdotto il modello unico che le imprese dovranno utilizzare, a partire dal 18 novembre 2025, per presentare la
domanda di riconoscimento dei progetti "strategici" sulle materie prime critiche.
Nella sezione “APPROFONDIMENTI”,
troverete un nuovo contributo di Simonetta Dall'Ava che
ci parla della revisione (la sesta, COM (2025) 418)
della Direttiva cancerogeni, presentata il 18 luglio 2025, con
la proposta di fissare nuovi limiti di esposizione per il
cobalto e i suoi composti inorganici.
Per concludere, nella sezione "JURIS",
due nuovi commenti a sentenze a cura dell'Avvocato Daniele
Zaniolo. Il primo riguarda una sentenza di
condanna di un preposto con cui gli ermellini
chiariscono in cosa consista la posizione di garanzia
di questa figura. Il secondo è un commento ad una sentenza
su un caso che vedeva coinvolti tre imputati accusati di
omicidio colposo e affronta la questione di come l’appartenenza a un’organizzazione complessa richieda un’analisi specifica delle responsabilità effettivamente esercitate e non di quella che può emergere soltanto dalla qualificazione contrattuale.
Il nuovo Accordo Multilaterale M368 che
sostituisce l'M329
WEBINAR giovedì 20 novembre – 10.00-12.00
Il
21 settembre scorso è scaduto l’Accordo
Multilaterale M329 che consentiva alcune deroghe
e semplificazioni per il trasporto su strada di
rifiuti contenenti sostanze pericolose, rispetto
alle disposizione dell’ADR. In data 12 settembre 2025,
l’Austria ha pubblicato sul sito dell’UNECE la proposta
di testo del nuovo
Accordo Multilaterale M368, che va a sostituire
l’M329, in modo da poter dare continuità ad alcune
disposizioni in esso contenute e poter usufruire
delle deroghe e delle semplificazioni da parte dei
Paesi sottoscrittori. L'Italia ha appena comunicato
di aver, anche lei, sottoscritto l'Accordo.
Le deroghe più importanti
riguardano:
• Aerosol (bombolette spray)
• Omologazione imballaggi
• Il trasporto di rifiuti a rischio infettivo
• Descrizione delle miscele
• Rifiuti pericolosi per l’ambiente
• Macchine e apparecchiature che contengono materie
pericolose
• Imballaggi vuoti
Il presente Webinar rappresenta
il secondo appuntamento gratuito riservato agli
abbonati al canale informativo OrangeNews per l'anno
2026. L'Ing Liborio Macaluso spiegherà
cosa prevede il nuovo Accordo, cosa mantiene delle
vecchie disposizioni ed in cosa cambia.
Docente: Liborio Macaluso - DGSA -
Consulente Esperto di trasporto multimodale di merci
pericolose