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InformARS - Compilazione e-FIR se il trasporto rifiuti è in cisterna - precisazioni

Gentili lettori,
ci preme tornare sull’argomento trattato nella Newsletter del 29 ottobre nell’articolo firmato dall’Ing. Liborio Macaluso, nel quale l'ingegnere forniva indicazioni sulla compilazione della Seconda sezione, punto 6 del FIR previsto dal RENTRI. L'articolo affrontava il problema della mancanza di una opzione indicante la modalità di trasporto in cisterna, molto utilizzata per i rifiuti.

Di fronte ad un formulario palesemente carente (per una svista, forse?), che contempla solo due opzioni: trasporto in “colli/contenitori” e “alla rinfusa”, ed in mancanza (fino alla scorsa settimana) di risposte da parte dell’assistenza RENTRI, l’articolo spiegava come la modalità di trasporto in cisterna risultasse maggiormente assimilabile al trasporto “alla rinfusa”, in quanto meglio rappresentativo della reale movimentazione del rifiuto (il trasporto alla rinfusa viene segnalato come il trasporto in cisterna, con le placche ed i pannelli arancioni con i numeri), pur ricordando che nell’ADR il termine Trasporto alla rinfusa, “non si applicaalle merci che sono trasportate come colli, né alle materie che sono trasportate in cisterne”.
Inoltre, alla voce collo” (ricordiamo che nel formulario collo e contenitore sono messi insieme nella stessa opzione tra le modalità di trasporto), Cap. 1.2.1 dell’ADR 2025, dove si trovano le definizioni, è specificato che “Ad eccezione del trasporto di materiale radioattivo, il termine non si applica alle merci trasportate alla rinfusa ed alle materie trasportate in cisterne ”.
Se, dunque, il trasporto in cisterna non può essere in alcun modo considerato trasporto in colli, è difficile anche definirlo solo genericamente trasporto in un contenitore, in quanto l’ADR chiarisce che, nel caso della cisterna si tratta di ““Un equipaggiamento di trasporto destinato al trasporto di liquidi, gas o solidi alla rinfusa, comprendente la sua chiusura e gli accessori, permanente o smontabile, con una capacità superiore a 450 litri (per le cisterne mobili e veicoli cisterna).”. Anche i sistemi di segnalazione nel caso di colli e cisterne sono completamente diversi: placcatura per le cisterne, etichette per i colli.
Dovendo, quindi, effettuare una scelta, si suggeriva di barrare l'opzione "trasporto alla rinfusa".
L’articolo dell’Ing. Macaluso concludeva: “Resta inteso che, in caso di successivi chiarimenti ministeriali o di nuove disposizioni normative, le procedure interne verranno prontamente aggiornate e adeguate .”

Il giorno dopo l’invio della nostra Newsletter è arrivata la risposta dell’assistenza RENTRI (pubblicata poi sul sito ) che recita:
«Per quanto attiene al trasporto di rifiuti pericolosi su strada la norma di riferimento è il testo dell’Accordo ADR (allegato tecnico alla direttiva della Commissione e del Consiglio europeo 2008/68) recepita in Italia con il d.lgs. 35 del 2010. Nello specifico e conformemente ai dettami del suddetto Accordo il trasporto di rifiuti in cisterna non può considerarsi alla rinfusa poiché avviene tramite il conferimento in un contenitore dedicato (la cisterna per l’appunto).”  Pertanto, in caso di trasporto di rifiuti in cisterna, al campo 6 del FIR deve essere utilizzata la voce “n. colli /contenitori”.»

I nostri esperti si sono, quindi, rivolti ai diversi Ministeri (Mase ed Infrastrutture e trasporti) segnalando la necessità di avere ulteriori chiarimenti e possibilmente prevedere la modifica del modulo, con l’inserimento anche dell’opzione del trasporto in cisterna.
In attesa che la questione venga meglio definita e considerata l’attuale indicazione da parte dell’assistenza RENTRI, consigliamo di utilizzare, per ora, per indicare il trasporto in cisterna, la casella “colli/contenitori”, ma di aggiungere nel campo annotazioniTrasporto in cisterna”.

L'Ing Liborio Macaluso, autore dell'articolo ed esperto di trasporto multimodale di merci pericolose,  sarà docente del Webinar programmato per giovedì 20 novembre, in cui saranno presentate le novità dell'Accordo Multilaterale M368, appena sottoscritto dall'Italia, in sostituzione del precedente M329. Il webinar è gratuito e riservato agli abbonati del Canale informativo OrangeNews.

Tornando alle novità degli ultimi giorni, che trovate commentate nella sezione News, segnaliamo, a livello nazionale, l'attesa pubblicazione del D.L. Sicurezza, la firma dell'Italia all'Accordo Multilaterale M368 che consente alcune deroghe all'applicazione dell'ADR nel trasporto rifiuti e va a sostituire il vecchio M329 (oggetto del webinar), e, sempre per il trasporto merci pericolose, un decreto che modifica le norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso. Infine il  Mase ha stabilito le modalità operative da seguire qualora i servizi del Rentri risultino temporaneamente non disponibili. Dall'Europa la Commissione ha introdotto il modello unico che le imprese dovranno utilizzare, a partire dal 18 novembre 2025, per presentare la domanda di riconoscimento dei progetti "strategici" sulle materie prime critiche.

Nella sezione “APPROFONDIMENTI”, troverete un nuovo contributo di Simonetta Dall'Ava che ci parla della revisione (la sesta, COM (2025) 418) della Direttiva cancerogeni, presentata il 18 luglio 2025, con la proposta di fissare nuovi limiti di esposizione per il cobalto e i suoi composti inorganici.

Per concludere, nella sezione "JURIS", due nuovi commenti a sentenze a cura dell'Avvocato Daniele Zaniolo. Il primo  riguarda una sentenza di condanna di un preposto con cui gli ermellini chiariscono in cosa consista la posizione di garanzia di questa figura. Il secondo è un commento ad una sentenza su un caso che vedeva coinvolti tre imputati accusati di omicidio colposo e affronta la questione di come l’appartenenza a un’organizzazione complessa richieda un’analisi specifica delle responsabilità effettivamente esercitate e non di quella che può emergere soltanto dalla qualificazione contrattuale.

Buona lettura

Please do not reply, per informazioni scrivere a simona.galante@arsedizioni.it


NEWS:
L’UE fissa l’obiettivo di riduzione del 90% delle emissioni nette entro il 2040 (10.11.2025)
Deroghe per il trasporto su strada di rifiuti pericolosi, sottoscritto dall’Italia l’Accordo Multilaterale M368 che sostituisce l’M329 (5.11.2025)
Trasporto marittimo di merci pericolose gassose, aggiornamento norme (5.11.2025)
Appalti pubblici, aggiornato il manuale Anac per lavori sopra 150.000 € (4.11.2025)
Rentri, definite le procedure in caso di disservizi (4.11.2025)
Edilizia efficiente, UE annulla il nuovo regolamento 2025/1511 (4.11.2025)
Ambiente in Italia, rapporto SNPA 2025 (3.11.2025)
Materie prime critiche, modello unico UE per progetti strategici (3.11.2025)
Amianto, corretta la decorrenza del limite di esposizione dei lavoratori (3.11.2025)
Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 - Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (3.11.2025)

APPROFONDIMENTI:
LinkLa proposta di sesta revisione della direttiva cancerogeni: il caso del Cobalto (Simonetta Dall'Ava)

JURIS:
LinkCommento alla sentenza Cassazione penale, Sez. IV, 1° ottobre 2025, n. 32520: Responsabilità del preposto per omessa vigilanza e caduta del lavoratore da scala a pioli doppia. (Avv. Daniele Zaniolo)
LinkLa responsabilità degli infortuni nelle organizzazioni complesse (Avv. Daniele Zaniolo)

 
webinar M368 300

Il nuovo Accordo Multilaterale M368 che sostituisce l'M329

 

WEBINAR giovedì 20 novembre – 10.00-12.00

Il 21 settembre scorso è scaduto l’Accordo Multilaterale M329 che consentiva alcune deroghe e semplificazioni per il trasporto su strada di rifiuti contenenti sostanze pericolose, rispetto alle disposizione dell’ADR.
In data 12 settembre 2025, l’Austria ha pubblicato sul sito dell’UNECE la proposta di testo del nuovo Accordo Multilaterale M368, che va a sostituire l’M329, in modo da poter dare continuità ad alcune disposizioni in esso contenute e poter usufruire delle deroghe e delle semplificazioni da parte dei Paesi sottoscrittori. L'Italia ha appena comunicato di aver, anche lei, sottoscritto l'Accordo.

Le deroghe più importanti riguardano:
• Aerosol (bombolette spray)
• Omologazione imballaggi
• Il trasporto di rifiuti a rischio infettivo
• Descrizione delle miscele
• Rifiuti pericolosi per l’ambiente
• Macchine e apparecchiature che contengono materie pericolose
• Imballaggi vuoti

Il presente Webinar rappresenta il secondo appuntamento gratuito riservato agli abbonati al canale informativo OrangeNews per l'anno 2026. L'Ing Liborio Macaluso spiegherà cosa prevede il nuovo Accordo, cosa mantiene delle vecchie disposizioni ed in cosa cambia.

Docente:
Liborio Macaluso - DGSA - Consulente Esperto di trasporto multimodale di merci pericolose 

  LinkMAGGIORI INFORMAZIONI  

 

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE: LE TRADUZIONI ITALIANE
ADR 2025 2° edizione RID 2025 GUIDA 2025
IMDG 2024 GUIDA IMDG 2024

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L'offerta prevede:

  • La traduzione italiana dell'IMDG 42-2024 (in volumi cartacei + PDF)
  • La Guida all'IMDG ed alle novità dell'Edizione 42-2024
  • Ia registrazione del Webinar di presentazione delle novità, valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio previsto al Capitolo 1.3
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