In uno dei precedenti approfondimenti in tema di origine si è parlato del regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2018, che si applica dal 1° aprile 2020, con il quale la Commissione europea ha previsto le modalità di esecuzione dell’art. 26, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1169/2011 in tema di indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza del cd. ingrediente primario.
L’art. 26, paragrafo 3, stabilisce che quando il paese di origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.
Pertanto, qualora figuri in etichetta, a titolo obbligatorio o volontario, l’indicazione di origine dell’alimento (il che può avvenire non solo a mezzo di parole, ma anche con segni, immagini grafiche, simboli o altro) si innescherà l’obbligo di riportare l’origine del relativo ingrediente primario, se diversa da quella dell’alimento stesso.
Il reg. 1169/2011, per “Paese d’origine” (art. 2, parag. 3) intende l’origine del prodotto come definita conformemente al Codice Doganale dell’Unione che, all’art. 60, stabilisce che le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
Invece, le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
Partendo da queste premesse, si intende ora considerare un’ipotesi riguardante una fattispecie parzialmente diversa. Ossia quello di un prodotto alimentare sulla cui confezione sono evidenziati due ingredienti caratterizzanti, uno semplice e l’altro composto, per i quali si intenda riportare, in questo caso a titolo volontario, la relativa indicazione di origine, enfatizzandola sul front-pack a mezzo di apposito claim.
In tal caso, l’OSA (operatore del settore alimentare) dovrebbe porsi due ordini di questioni:
1) se tale indicazione possa integrare una violazione del Reg. (UE) n. 775/2018 che, come ribadito, è il regolamento di esecuzione dell’art. 26, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1169/2011, in tema di indicazione di origine dell’ingrediente primario;
2) se l’informazione di origine riguardante l’ingrediente composto debba avere ad oggetto l’ingrediente stesso nella sua interezza (origine doganale così come individuata ai sensi dell’art. 60 del Codice doganale dell’Unione, meglio descritta infra) oppure uno dei suoi componenti (ossia, il componente primario dell’ingrediente composto).