Gentili lettori,
Il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15), nel documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166, ha accettato la proposta di modifica da parte del Regno Unito relativa al paragrafo 1.8.3.2. b), che prevede che, con l’edizione 2025 dell’ADR ci sarà un allineamento per quanto concerne le esenzioni dalla nomina del consulente ADR/DGSA per le varie figure individuate dall’ADR stesso.
In pratica le stesse esenzioni previste per l’imballatore, il caricatore, il riempitore e lo scaricatore saranno estese anche allo speditore.
Nel frattempo permane l’obbligo di nomina del Consulente sicurezza trsporti, per lo speditore, per tutta la durata dell’edizione 2023 dell’ADR.
Ma, attenzione: l’esenzione dalla nomina del consulente da parte di tali speditori “occasionali” sarà comunque subordinata all’emanazione da parte delle Autorità competenti nazionali di disposizioni di legge in tal senso, come esplicitato in 1.8.3.2. Per i dettagli rimandiamo all'articolo di Angelo Fiordi.
Abbiamo già avuto modo di sottolineare attraverso precedenti
approfondimenti, come il diritto europeo abbia posto l'attenzione con rilievo crescente,
sul tema della sostenibilità. Questo si riflette in modo incisivo sul tema delle supply chain,
ed è oggetto anche delle Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali.
Nel suo approfondimento in primo piano, l'avvocato Roberto
Sammarchi, ci informa che in Germania
sono già passati dalla logica dello standard ad adesione
volontaria all'obbligo di legge, con l'approvazione della legge sulla due diligence nelle catene di approvvigionamento (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG), che dal primo gennaio 2023 prevede gravi sanzioni a carico dei committenti non in regola con gli obblighi dettagliatamente indicati.
I fornitori italiani dovranno infatti adottare tempestivamente le misure di gestione e predisporre la documentazione che sarà necessario presentare ai committenti tedeschi per consentire loro di provare il rispetto della LkGS.
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L'ESPERTO RISPONDE:
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DOMANDA:
Sono un operatore logistico che acquista film plastico trasparente per avvolgere i bancali. Sul film non possono essere "fisicamente" impresse le informazioni sull'etichettatura degli imballaggi, come da art. 219, comma 5, D.Lgs 152/06. Il produttore del film (da cui acquisto l'imballaggio) inserisce le informazioni degli imballaggi nella fattura di acquisto.
Come utilizzatore del film plastico usato per la filmatura dei palllet da me allestiti e spediti, ho l'obbligo di trasmettere le medesime informazioni sugli imballaggi al cliente (punto di vendita, altro magazzino, ecc.) che riceve i pallet filmati? In caso affermativo, come posso trasmetterle?
La normativa vale anche per i pallet in legno (intesi come supporti) che vengono riutilizzati (es. Epal) o "a perdere"?
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DOMANDA:
La nostra è una società di Intermediazione rifiuti senza detenzione e la mia domanda è la seguente: a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di nomina di un consulente ADR per il trasporto di rifiuti pericolosi a partire dal 01 Gennaio 2023, non mi è chiaro se anche la nostra società rientra in una delle categorie con l'obbligo di nomina e se sì in quale categoria viene configurata l'azienda? Il testo non mi da una specifica chiara e incontrovertibile, quindi vorrei essere assolutamente certo prima di prendere una decisione in tal senso.
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DOMANDA:
Chiediamo il vostro parere in merito alla modalità di compilazione del modello unico per il trasporto di rifiuti da pulizia di reti fognarie (Del. Albo Gestori n.14/2021) per lo specifico caso in cui chi svolge la pulizia esegua il prelievo del rifiuto presso un'unica utenza e lo conferisca direttamente presso il gestore dell'impianto di depurazione; abbiamo infatti riscontrato divergenze di interpretazione in merito.
L'allegato B della Delibera n.14 di cui sopra specifica che "nella sezione 1 vanno inseriti i seguenti dati identificativi del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva ...: ...indirizzo della sede legale dell'impresa che effettua la pulizia manutentiva o, nel caso di trasporto diretto verso l'impianto di destinazione, l'unità locale da dove trae origine l'attività di pulizia manutentiva". Premesso che il Modello prevede in sezione 1 solo il campo "sede legale" e pertanto, nel caso di trasporto diretto all'impianto, l'indicazione dell' "unità locale dove trae origine l'attività di pulizia" a nostro avviso può essere scritta solo in tale campo, si chiede: nella sezione 1, nel campo "sede legale", l'unità locale da indicare va intesa come sede operativa dell'azienda da cui è partito il mezzo (considerando che poi l'indirizzo specifico di dove è stata effettuata la pulizia è indicato in sezione 2) oppure specificamente come luogo dove è stata svolta la pulizia (indirizzo che poi viene ripetuto anche in sezione 2)?
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NON FARTI SFUGGIRE IL PACCHETTO AGGIORNAMENTO NOVITA'
ADR/RID 2023
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