Nell’anno 2023 venivano promossi avanti al Consiglio di Stato francese alcuni ricorsi da parte di diverse associazioni di categoria, sia francesi che europee, volti ad ottenere l’annullamento, per contrasto con il diritto europeo, del Decreto francese n. 947/2022 il quale, prima della legge italiana n. 172/2023, aveva introdotto in Francia il divieto di impiegare denominazioni che facessero riferimento al settore della carne per designare prodotti alimentari vegetali.
In data 4 ottobre 2024 veniva pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia, Seconda Sezione, nella causa C-438/23, con cui sostanzialmente viene dato il via libera al meat sounding, ma limitatamente alle denominazioni usuali e/o descrittive degli alimenti, con esclusione, quindi, delle denominazioni legali, che non possono essere impiegate per designare prodotti alimentari diversi da quelli ad esse riferibili e corrispondenti, nemmeno nel caso in cui tali denominazioni siano completate da informazioni esplicative o descrittive che indichino caratteristiche diverse del prodotto in questione, a meno che non sia il diritto dell'Unione stesso a prevedere eccezioni.
La possibilità di utilizzare denominazioni, diverse dalle denominazioni legali, composte da termini provenienti dai settori della macelleria, della gastronomia e della pescheria per designare, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali in luogo di proteine di origine animale non impedisce, comunque, ad uno Stato membro di adottare sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei divieti derivanti dalle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011, nonché delle misure nazionali con esso coerenti.
Ciò comporta, pertanto, la necessità di una valutazione caso per caso della correttezza e non ingannevolezza delle informazioni utilizzate non solo in etichettatura, ma anche a mezzo della pubblicità e della presentazione dei prodotti alimentari.
Dopo gli approfondimenti del 23 gennaio e del 4 marzo, l’avvocato Valeria Pullini torna su questo argomento per commentarci la suddetta sentenza.
