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InformARS - Come cambia la Formazione antincendio dopo il 4 ottobre

Gentili lettori,

L’informazione e la formazione antincendio rientrano a tutti gli effetti nella gestione della sicurezza antincendio in esercizio, che costituisce uno dei due elementi portanti alla base della gestione della sicurezza antincendio (GSA), oggetto del LinkDM 2 settembre 2021, in vigore da oggi, 4 ottobre.
E' importante precisare  che la  formazione antincendio assume due connotazioni diverse:
- Specifica ed adeguata in relazione al livello di rischio di incendio (o di esplosione), correlata alla mansione svolta dal lavoratore sul luogo di lavoro
- Dell’addetto del servizio antincendio.
La formazione dell’addetto antincendio segue quanto indicato nell’Linkart. 5 del “Decreto GSA”, mentre l’altra segue quanto indicato nell’Linkart. 3. A volte queste due tipologie di formazione vengono confuse o peggio ancora, una delle due  - in genere quella dell’addetto al servizio antincendio - si ritiene che possa assolvere al compito dell’altra. Queste posizioni sono errate.
L'Ing. Emanuele Lischetti, che sarà docente del webinar LinkFire safety - La gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza: i criteri di base, il prossimo 10 ottobre, ci spiega cosa cambia nella formazione antincendio,a partire da oggi, con l'entrata in vigore del Decreto GSA.

In tema di formazione, il dr. Angelo Fiordi ci ricorda, nel suo approfondimento in primo piano, che con la pubblicazione del LinkRegolamento (UE) n. 2020/1149 del 3 agosto 2020 (G.U.U.E. del 04/08/2020), è stata introdotta la restrizione n. 74 relativa ai diisocianati con unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata. L'obbligo di formazione per gli utilizzatori industriali e professionali di diisocianati è imprescindibile.

Infine nella sezione Juris, due commenti dell'avvocato penalista Daniele Zaniolo. Il primo sulla Linksentenza della Corte di Cassazione, sezione III, del 3 agosto 2022 n. 30582, il cui giudizio verteva intorno a fatti di discarica abusiva e traffico illecito di rifiuti urbani.  Una società ha gestito rifiuti urbani utilizzando l’autorizzazione di un’altra impresa, affittuaria della prima e consegnandoli a diverse discariche della zona. Nell’ambito di tale gestione irregolare, si è inserito anche un “broker” che, previo pagamento di un corrispettivo, ha messo in contatto tra loro il produttore e lo smaltitore dei rifiuti. I titolari delle imprese e delle discariche sono stati ritenuti responsabili dei reati di traffico illecito di rifiuti e discarica abusiva, unitamente al “procacciatore”, accusato sia di aver esercitato abusivamente l’attività di intermediazione, che di aver omesso le verifiche obbligatorie per legge.

Nel suo secondo approfondimento, l'avvocato Zaniolo affronta la materia, molto vasta e complessa, della ripartizione delle responsabilità nell'ambito dei contratti d'appalto relativo ai cantieri, così come definiti nel TUS, prendendo le principali e più meritevoli di segnalazione, massime giurisprudenziali.

Buona lettura

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APPROFONDIMENTI:
LinkObbligo di formazione per gli utilizzatori industriali e professionali di diisocianati (Angelo Fiordi)
LinkL’informazione e la formazione antincendio sul luogo di lavoro alla luce del D.M. 2 settembre 2021 (“Decreto GSA”). (Emanuele Lischetti)

JURIS:
LinkMediatore, Intermediario senza detenzione dei rifiuti e Waste Manager: nozione e obblighi correlati. La Corte di Cassazione spariglia le carte e crea un po’ di confusione. (Avv. Daniele Zaniolo)
LinkContratti di appalto, cantieri e responsabilità penali degli organi apicali. Antifortunistica e ambiente. (Avv. Daniele Zaniolo)

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