Gentili lettori,
negli ultimi giorni l'Albo Gestori Ambientali ha emanato due
nuove Circolari, la n. 6 e la n. 7 2022. Con la prima ritorna su un
aspetto già richiamato nella
Circolare n.1235 del 2017, con la quale forniva chiarimenti alle associazioni di categoria e alle sezioni regionali dell’istituto, sul fatto se la parte finale del trasporto su strada potesse essere effettuata da impresa diversa da quella che avrebbe gestito la parte iniziale.
Considerando che il trasporto intermodale riduce notevolmente l’impatto ambientale e permette di ottimizzare i costi e le tempistiche di consegna, l’Albo si era espresso in maniera favorevole a tale possibilità.
Lo scorso 21 luglio, l’Albo ha emanato la
Circolare n.6, con cui ha, sostanzialmente, ribadito tale posizione ed ha recato ulteriori chiarimenti sul trasporto intermodale di rifiuti, fissando alcune condizioni.
Con la nuova
Circolare n. 7, emanata il 28 luglio,
l’Albo ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’iscrizione nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto.
Nella Circolare fornisce:
1. Un primo chiarimento riguarda i trasporti di cabotaggio, cioè i trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità al
Regolamento (CE) n. 1072/2009 come modificato dal
Regolamento (UE) 2020/1055.
2. Un secondo chiarimento è stato fornito in merito a quale categoria di iscrizione all’Albo sia necessaria per svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su strada, di un trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti.
3. Ultimo chiarimento rilasciato è sulla accessibilità al trasporto transfrontaliero di rifiuti da parte di imprese stabilite in Italia iscritte nelle categorie 1, 4 e 5.
Nella sezione Primo piano, i commenti alle due
Circolari, a cura di Filippo Bonfatti.
Segnaliamo anche l'approfondimento di Angelo Fiordi relativo ad
una delle principali novità introdotte dall’edizione 2019 dell’ADR,
riguardo la quale stiamo ricevendo moltissime richieste di
chiarimento: l'obbligo di nomina del “Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose – DGSA” anche da parte delle imprese che spediscono merci pericolose entro il 31 dicembre 2022 (misura transitoria di 1.6.1.44).
Nella sezione Formazione, segnaliamo i nuovi
webinar sulla FIRE SAFETY, obbligatoria dal
prossimo autunno, con l'applicazione del decreti 1,2, 3 settembre
2021, che vanno ad abrogare definitivamente il DM 10 marzo 1998,
ed il PACCHETTO
AGGIORNAMENTO, una offerta particolare sulle novità introdotte
da ADR e RID 2023 che include, oltre al webinar, la traduzione italiana realizzata da ARS Edizioni
informatiche di ADR o RID, e la nuova Guida 2023.
Buona lettura
Please do not reply, per informazioni scrivere a
simona.galante@arsedizioni.it
NEWS:
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APPROFONDIMENTI IN PRIMO PIANO:
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L'ESPERTO RISPONDE:
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DOMANDA:
Considerata l'attuale formulazione dell'art.230 del T.U. ambientale vigente, è tassativo che il rifiuto codice EER 200306 venga considerato prodotto dallo spurghista che ha effettuato la pulizia manutentiva internamente ad un impianto di depurazione oppure, trattandosi di intervento a supporto di un ciclo produttivo non riconducibile alle manutenzioni di cui all'art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006, è possibile attribuirne la produzione alla Società del Servizio Idrico Integrato che gestisce il depuratore?
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DOMANDA: Il quesito riguarda l'attribuzione del corretto codice CER agli imballaggi che hanno contenuto sostanze/miscele pericolose, in base alle linee guida 2021.
Ritengo che due concetti siano chiari:
• il CER 150110* è codice NON specchio
• se un imballaggio svuotato presenta residui di contenuto pericoloso va classificato con il 150110*, senza ulteriori approfondimenti.
Ciò che appare meno chiara è la classificazione degli imballaggi “nominalmente vuoti” cioè quelli per cui “i contenuti del prodotto sono stati rimossi in maniera efficace” e “nel caso di un ulteriore tentativo di svuotamento, per effetto ad esempio del suo capovolgimento, non si hanno più rilasci né di gocce né di residui solidi”. In questo caso, le linee guida sembrano dare interpretazioni diverse a seconda che si tratti di un imballaggio singolo o di un accumulo di imballaggi.
• IMBALLAGGIO SINGOLO: un imballaggio sarà classificato con il codice relativo alla frazione merceologica di cui è costituito (uno dei codici da 15 01 01 a 15 01 09), quando l'imballaggio non risulta esternamente contaminato da sostanze pericolose e non presenta residui di sostanze pericolose, ossia è stata attuata un'adeguata rimozione del residuo del materiale contenuto
• ACCUMULI DI IMBALLAGGI: imballaggi etichettati non contenenti evidenti residui o contaminazioni da sostanze pericolose:
o imballaggi sottoposti a particolari procedure ufficiali per la pulizia dei residui di sostanze pericolose: codice EER da 15 01 01 a 15 01 09 in funzione del materiale costitutivo dell'imballaggio;
o imballaggi non sottoposti a procedure di pulizia: codice 150110*
Una volta rimosso il contenuto pericoloso, è corretto affermare che un imballaggio vuoto singolo è da classificare non pericoloso, mentre un accumulo di imballaggi vuoti è da classificare pericoloso, a meno che non vengano effettuate procedure ufficiali di pulizia?
Perché le Linee guida operano questa distinzione tra imballaggio singolo e accumulo di imballaggi? Non si tratta della stessa tipologia di rifiuto?
In definitiva, se un'azienda deve classificare i seguenti due rifiuti:
• un fusto di solvente,
• un cassone di fustini, secchielli e taniche che hanno contenuto materie prime pericolose,
entrambi “nominalmente vuoti” secondo la definizione delle linee guida, deve procedere in modi diversi?
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FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO : LA NUOVA FIRE SAFETY
obbligatoria da OTTOBRE 2022
FORMAZIONE TRASPORTO MERCI PERICOLOSE: Novità ADR/RID 2023 - Novità IMDG
40-2020
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