Gentili lettori,
insieme alle molte novità intervenute nelle ultime due settimane,
elencate nella sezione News, vi segnaliamo gli approfondimenti
tecnici ed i commenti giurisprudenziali, che trovate nelle altre
sezioni.
Nei due approfondimenti in primo piano
firmati da Filippo Bonfatti, sono illustrati i contenuti della
circolare del
MiTE recante chiarimenti applicativi riguardo le linee guida
sulla classificazione dei rifiuti del SNPA, di cui alla
Deliberazione del 18 maggio 2021, n. 105, e le novità introdotte
dal
Decreto 27 settembre 2022, n.152 recante “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il Decreto
152/2022, che entrerà in vigore il prossimo 4 novembre, è il sesto provvedimento nazionale in materia di “end of waste”,
e, di fatto, ammette che l’aggregato recuperato, sottostando a
determinati requisiti tecnici, è comunemente utilizzato per
scopi specifici; che esiste un mercato per tale sostanza, che
rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai
prodotti e, infine, che il suo utilizzo non porterà a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
Nella sezione Juris troverete i commenti dell’avvocato Daniele Zaniolo a due interessanti pronunciamenti della Corte di Cassazione.
Nel primo caso la Città Metropolitana di Firenze ha inflitto sanzioni pecuniarie ad un Consorzio per l’irregolare emissione dei FIR che erano stati sottoscritti (nel campo riservato al produttore) da un dipendente della società destinataria anziché dal produttore dei rifiuti.
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 14 aprile 2022 n. 12208, che ne è seguita, ha riflessi pratici importanti, in quanto fornisce una risposta ad una serie di quesiti, analizzati nel commento:
- La compilazione dei FIR è delegabile?
-
Come si individua il produttore di rifiuti?
-
La buona fede causata dall’ignoranza della legge è una scusante?
-
Più violazioni della stessa norma, a quale sanzione corrispondono ?
Nel secondo caso, un lavoratore, nell'effettuare lavori sul bordo esterno di un balconcino a circa dieci metri da terra, senza che fosse stata predisposta alcuna opera provvisionale idonea ad evitare pericoli di caduta, precipitava cagionandosi lesioni gravi.
Per tale fatto era stato condannato dal tribunale di merito, il committente (privato),
il proprietario dell’immobile, ritenuto responsabile per non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale della ditta che eseguiva i lavori.
Una omissione di controllo, dunque, alla quale i giudici di merito hanno attribuito rilevanza decisiva ai fini della pronuncia di responsabilità.
Con Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 24 ottobre 2022, n. 40064
gli Ermellini hanno parzialmente rivisto la condanna, osservando che i giudici di merito avevano omesso di pronunciarsi proprio sul tema del nesso di causa.
Buona lettura
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