Gentili lettori,
Il
regolamento n. 1169/2011/UE, all’art. 22, stabilisce che:
“un ingrediente e/o una categoria di ingredienti, impiegati nella
produzione o nella preparazione di un alimento, devono riportare
l’indicazione della relativa quantità, quando l’ingrediente stesso
o la categoria di ingredienti: A) figura nella denominazione dell’alimento
o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
oppure B) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini
o una rappresentazione grafica; oppure C) è essenziale per caratterizzare
un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere
confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto. Sembra
una cosa semplice, ma, nell’applicazione pratica, le aziende sono
indotte il più delle volte in confusione sulla determinazione dei
casi in cui tale informazione va indicata e di quelli in cui sono
esentati dal farlo. Con la conseguenza che a volte si trova riportato
il QUID quando non serve e non lo si trova quando invece vi è l’obbligo
di farlo. Il campo della compilazione dell’elenco degli ingredienti,
infatti, è uno dei più problematici. L’avvocato Valeria Pullini
ci riporta, in un lungo approfondimento di oltre 10 pagine, una
buona parte delle regole pratiche che si trovano sparse nella normativa,
in maniera organizzata, in modo da creare una sorta di vademecum
operativo per le aziende.
Sempre l'avvocato Pullini ci commenta, in un secondo
approfondimento, l'inserimento nell'Allegato III, parte A
(Sostanze vietate) del Regolamento 1925/2006 CE - attraverso
il Regolamento
di modifica n. 468/2021/UE
-
dell'«Aloe-emodina e tutte le preparazioni in cui è presente
tale sostanza»; «Emodina e tutte le preparazioni in cui è
presente tale sostanza»; «Preparazioni a base di foglie di
specie di Aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene»;
«Dantrone e tutte le preparazioni in cui è presente tale
sostanza». L'inserimento operato dalla Comunità europea
forzando un parere tecnico dell'EFSA. Alcuni stati membri, a
differenza dell'Italia, hanno adottato questa modifica nella
maniera più restrittiva, il che ha comportato seri e prevedibili
problemi nell’ambito degli scambi intracomunitari, così come
nell’e-commerce di tali preparazioni e/o di alimenti (in genere,
integratori alimentari) costituiti di tali fitocomplessi.
Vi invitiamo, infine a leggere i due approfondimenio della D.ssa
Daniela Maurizi, del Gruppo Maurizi. Il primo riguarda la
ricerca della Salmonella infantis, che, da qualche anno, risulta essere la salmonella riscontrata nella quasi totalità delle non conformità emerse da campioni ufficiali eseguiti sia dai Servizi Veterinari che dalle ditte in autocontrollo, nelle carni fresche e nelle preparazioni di carne non sottoposte a cottura.
Gli studi dimostrano che ha un’elevata resistenza nell’ambiente esterno oltre che agli antibiotici, che non è inattivata dai disinfettanti e che può rimanere protetta negli ambienti da biofilm, ovvero nelle aggregazioni complesse di microrganismi contraddistinte dalla secrezione di una matrice adesiva e protettiva.
Il secondo riguarda le indagini di laboratorio sulla autenticità dell'olio di semi di girasole.
Considerata la scarsità di questo ingrediente sul mercato, a
causa della guerra in Ucraina che è il primo produttore al mondo
di girasoli, le aziende alimentari vogliono essere certe della natura dell’olio acquistato. A tal proposito, un’analisi di laboratorio può aiutare a confermare o meno il dubbio sulla sua autenticità.
Buona lettura
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simona.galante@arsedizioni.it
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