Gentili lettori,
ricorderete certamente la querelle seguita al discusso divieto di utilizzare termini che richiamassero prodotti a base di carne nella denominazione dei prodotti trasformati, contenenti proteine vegetali (meat sounding). Tale divieto è diventato legge in Italia a partire dalla pubblicazione in gazzetta l’1.12.2023 della
Legge n. 172/2023, entrata in vigore il 16 dicembre scorso.
Poiché l’Italia aveva reso legge un testo che potenzialmente creava ostacoli alla libera circolazione delle merci, senza sottoporlo anticipatamente, attraverso la procedura Tris (Technical Regulation Information System) al vaglio della Commissione Europea, questa aveva chiuso anticipatamente la procedura archiviandola e aggiungendo:
“La Commissione invita pertanto lo Stato membro in questione a informarla del seguito dato, anche alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia. In questa fase non vi sono ulteriori osservazioni della Commissione”.
Ed è proprio alla luce della citata “giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia”, recentemente espressasi su questo tema in data 4 ottobre 2024 (sentenza della Corte di
giustizia, Seconda Sezione, nella
causa C-438/23), che appare evidente quanto le disposizioni tecniche contenute nel testo della legge italiana risultino del tutto inapplicabili.
Si è, infatti, da pochissimo chiusa la vicenda iniziata nel 2023 quando vennero promossi avanti al Consiglio di Stato francese alcuni ricorsi da parte di diverse associazioni di categoria, sia francesi che europee, volti ad ottenere l’annullamento, per contrasto con il diritto europeo, del Decreto francese n. 947/2022 il quale, prima della legge italiana n. 172/2023, aveva
introdotto in Francia il divieto di impiegare denominazioni che facessero riferimento al settore della carne per designare prodotti alimentari vegetali.
Ci commenta la sentenza l’avvocato Valeria Pullini che fin dall’inizio della vicenda ce ne ha documentato l’evoluzione, con gli approfondimenti del
23 gennaio 2024 e del
4 marzo 2024.
Sempre l’avvocato Pullini ci illustra il nuovo
regolamento di esecuzione (UE) n. 2463/2024 che ha lo scopo di stabilire metodi di analisi per i controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle disposizioni del
regolamento (CE) n. 2073/2005, affrontando una lacuna normativa riguardante i metodi di analisi microbiologica.
Tali metodi, infatti, non erano specificati in precedenza, potenzialmente compromettendo la qualità dei controlli ufficiali e creando distorsioni nel mercato.
Vi invitiamo a leggere anche gli altri approfondimenti della sezione "primo piano",
il primo dei quali a cura della D.ssa Giulia Boccato
che ci spiega come l’implementazione di
adeguati ed efficaci programmi di pulizia e sanificazione nelle aziende alimentari rivesta un ruolo chiave sia ai fini della tutela della sicurezza alimentare che della garanzia della conformità del prodotto ai requisiti commerciali richiesti dal mercato.
Infine, il secondo approfondimento in primo piano, a cura del Dr. Leonardo De Ruvo, specifica come
l'art. 18 del regolamento (CE) 178/2002,
disponga sì l'obbligo di individuare i fornitori ed i clienti
(anche chiamato
rintracciabilità a monte e a valle), ma
non obbliga alla rintracciabilità interna, che è solo raccomandata, come confermato anche da diversi documenti esplicativi e linee guida nazionali e comunitarie.
Vi rimandiamo alla lettura della sezione News
per la rassegna completa delle novità dell'ultimo periodo.
Ricordiamo che le News e gli approfondimenti presenti in questo
numero, sono estratti dal
canale informativo dedicato al settore alimentare del servizio
di aggiornamento e commento normativo,
ARS Clipper.
Buona lettura
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